Possessio iùris

Possessio iùris [Possesso di diritto; cfr. art. 1140 c.c.]

Nel diritto romano classico, il possesso aveva per oggetto le sole cose corporali.
Il pretore, peraltro, difese la signoria di fatto dell’usufrutto e di talune servitù contro determinate turbative, accordando alcuni interdìcta [vedi interdictum] in via utile.
Questa tutela era distinta da quella propria della possessio, parlandosi in queste ipotesi di usus: ma giacché la suddetta tutela aveva la stessa funzione di quella accordata al possesso di una cosa corporale, si finì col ritenere l’esercizio di fatto del diritto equivalente alla possessio.
In età postclassica, col venir meno della distinzione tra interdictum directum e utile, l’usus iuris si identificò con la possessio e Giustiniano parlò di una quasi possessio iuris anche per le servitù e l’usufrutto, estendendo ad essa tutte le misure possessorie apprestate per le cose corporali.
Si ritiene che la figura della (—) sia stata frutto dell’elaborazione creativa della giurisprudenza postclassica e che sia derivata altresì, dalla classica quasi possessio.
Quest’ultima consisteva nell’esercizio di diritti assoluti o reali diversi dal domìnium, cioè di quelle res incorporales che, secondo Gaio [vedi], erano i c.d. iùra in re alièna [vedi]: da ciò derivò la diffusione della terminologia di (—) per il possesso di questi diritti (es. servitù).