Possessio civilis

Possessio civilis

La (—) era quella particolare forma di possessio [vedi], fondata su una iusta causa [vedi], vale a dire su di un rapporto riconosciuto dal iùs civile idoneo a trasferire il domìnium. Poiché, col decorso del tempus ad usucapiònem [vedi usucàpio], la (—) comportava l’acquisto del dominium ex iure Quiritium [vedi], si parlava anche di possessio ad usucapionem. A tal fine, oltre alla iusta causa possessionis, era necessario che la res oggetto di possessio fosse idonea a divenire di dominium ex iure Quiritium.
Prima del compimento dell’usucapione la possessio civilis era tutelata dal pretore con l’actio (fictìcia) Publiciàna [vedi].