Possessio animo retenta

Possessio animo retenta

Espressione con la quale si indicavano i casi in cui per aversi possessio [vedi] non occorreva necessariamente la coesistenza dell’animus e del corpus, essendo sufficiente il nudo animo per la conservazione del possesso. Un caso di (—) fu quello dei “saltus hiberni et æstivi” (terreni destinati a pascolo e quindi sfruttabili solo in determinati mesi mentre per il resto erano abbandonati).
Altra ipotesi fu quella della “possessio” esercitata sul “servus fugitivus” e per mezzo del “servus fugitivus in possessione” (nel caso che si possedeva in “servus” altrui non se ne perdeva il possesso qualora si allontanasse con la fuga e di conseguenza le cose che quest’ultimo avesse acquistato in fuga spettavano al possessore dello schiavo).
In età giustinianea i casi di (—) furono ritenuti regolari: l’“animus” era sufficiente alla conservazione del possesso purché all’inizio del possesso vi fosse stato il “corpus”.