Possessio ad interdìcta

Possessio ad interdìcta

Particolare forma di possessio [vedi], caratterizzata dal fatto di essere tutelata dal pretore in sede di iùs honoràrium, attraverso interdicta [vedi interdìctum] ed assimilabile alla possessio in senso stretto [vedi].
Il ius honorarium non tutelò tutte le ipotesi di possessio, ma, almeno per le principali, introdusse una serie di interdicta, alcuni restitutoria, altri prohibitoria. Taluni furono posti a difesa di una situazione di possesso da tentativi di molestie altrui (interdicta retinendæ possessionis) [vedi]; altri furono tesi a garantire il possesso perso violentemente (interdicta recuperandæ possessionis) [vedi]; altri ancora consentirono l’acquisto del possesso nei confronti di possessori non ritenuti meritevoli (interdicta adipiscendæ possessionis) [vedi].
La tutela interdittale favorì tutti i possessòres pro suo [vedi possessio pro suo], cioè tutti coloro che si erano impossessati di una cosa, senza sottrarla a nessuno, allo scopo di tenerla per sé pubblicamente, salvo che l’avente diritto la rivendicasse. Per i possessores pro alieno, [vedi possessio pro alieno], cioè coloro che detenevano una cosa riconoscendone la spettanza altrui, la tutela interdittale favorì solo il precarista [vedi precarium], il sequestratario, il creditore pignoratizio [vedi pìgnus], il vettigalista [vedi emphyteusis]. Per questi ultimi [vedi possessio naturalis].