Possèssio
Possèssio [Possesso; cfr. artt. 1140 ss. c.c.]
Sotto la denominazione di (—) erano ricomprese in diritto romano diverse situazioni che, pur avendo alcuni elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie:
— (—) civilis [vedi];
— (—) naturalis [vedi];
— (—) in senso stretto.
La (—) in senso stretto era la situazione, di fatto, di appartenenza di una res ad un soggetto; era caratterizzata dalla materiale disponibilità di una res, cui si accompagnava la volontà di tenere per sé la res come se fosse propria. Erano, pertanto, necessari:
— l’elemento oggettivo (corpus), cioè la materiale disponibilità della res;
— l’elemento soggettivo (l’ànimus rem sibi habèndi), cioè l’intenzione di tenere per sé la res a titolo esclusivo.
In origine il corpus era inteso in senso naturalistico, cioè sussisteva quando la persona si trovava in contatto diretto e immediato con la cosa. Nella successiva evoluzione si ammise, da parte dei Proculiani [vedi scuola proculiana] che il possesso dell’animale catturato con reti da caccia si acquistasse con la cattura, non essendo necessario l’effettivo impossessamento. Inoltre si ritenne che il servus fugitivus restasse in possesso del proprietario anche quando questi, a seguito della fuga, ne avesse perso la materiale disponibilità (conseguenza di ciò era che tutti gli acquisti fatti dal servus fugitivus erano attribuiti al suo possessore). Il superamento della concezione materialistica fu evidente nel caso di acquisto del possesso per ficta tradìtio [vedi traditio] da parte del possessore precedente.
Quanto all’animus, era la legge che stabiliva in quali rapporti vi fosse possessio e in quali detenzione. Era considerato possessore il proprietario, il ladro, il precarista [vedi precàrium], il creditore pignoratizio [vedi pìgnus] ed il sequestratario, mentre era considerato detentore il depositario, il comodatario ed il locatario. Qualora sussistesse l’animus, il possesso si manteneva anche quando la cosa fosse materialmente detenuta dallo schiavo, dal colono, dall’amico o dall’ospite. In ordine al servus fugitivus si conservava il possesso solo animo, finché altri ne acquistava il possesso.
Poiché questa situazione di fatto che integrava la (—) era tutelata dal pretore attraverso interdìcta [vedi interdictum], si parlò anche di possessio ad interdicta [vedi].
L’acquisto del (—) a titolo derivativo avveniva mediante traditio [vedi]. Si riteneva inconcepibile l’acquisto del possesso da parte di chi non fosse capace di intendere e di volere (es. un pazzo), difettandogli il requisito dell’animus. Il minore d’età poteva acquistare il possesso con l’auctoritas [vedi] del suo tutore.
Il possesso poteva essere acquistato anche per mezzo di un intermediario: lo acquistava il pater, per il tramite del figlio o dello schiavo se li aveva a ciò autorizzati. In diritto giustinianeo si ritenne possibile un acquisto attraverso un qualunque soggetto.
Possessio
Possessio civilis ® Possessio ad usucapiònem
Possessio naturalis — possessio pro suo
— possessio pro alieno (detèntio)
Possessio ad interdìcta — possessio in senso proprio (possessio pro suo)
— quasi possessio (possessio proalièno)
Sotto la denominazione di (—) erano ricomprese in diritto romano diverse situazioni che, pur avendo alcuni elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie:
— (—) civilis [vedi];
— (—) naturalis [vedi];
— (—) in senso stretto.
La (—) in senso stretto era la situazione, di fatto, di appartenenza di una res ad un soggetto; era caratterizzata dalla materiale disponibilità di una res, cui si accompagnava la volontà di tenere per sé la res come se fosse propria. Erano, pertanto, necessari:
— l’elemento oggettivo (corpus), cioè la materiale disponibilità della res;
— l’elemento soggettivo (l’ànimus rem sibi habèndi), cioè l’intenzione di tenere per sé la res a titolo esclusivo.
In origine il corpus era inteso in senso naturalistico, cioè sussisteva quando la persona si trovava in contatto diretto e immediato con la cosa. Nella successiva evoluzione si ammise, da parte dei Proculiani [vedi scuola proculiana] che il possesso dell’animale catturato con reti da caccia si acquistasse con la cattura, non essendo necessario l’effettivo impossessamento. Inoltre si ritenne che il servus fugitivus restasse in possesso del proprietario anche quando questi, a seguito della fuga, ne avesse perso la materiale disponibilità (conseguenza di ciò era che tutti gli acquisti fatti dal servus fugitivus erano attribuiti al suo possessore). Il superamento della concezione materialistica fu evidente nel caso di acquisto del possesso per ficta tradìtio [vedi traditio] da parte del possessore precedente.
Quanto all’animus, era la legge che stabiliva in quali rapporti vi fosse possessio e in quali detenzione. Era considerato possessore il proprietario, il ladro, il precarista [vedi precàrium], il creditore pignoratizio [vedi pìgnus] ed il sequestratario, mentre era considerato detentore il depositario, il comodatario ed il locatario. Qualora sussistesse l’animus, il possesso si manteneva anche quando la cosa fosse materialmente detenuta dallo schiavo, dal colono, dall’amico o dall’ospite. In ordine al servus fugitivus si conservava il possesso solo animo, finché altri ne acquistava il possesso.
Poiché questa situazione di fatto che integrava la (—) era tutelata dal pretore attraverso interdìcta [vedi interdictum], si parlò anche di possessio ad interdicta [vedi].
L’acquisto del (—) a titolo derivativo avveniva mediante traditio [vedi]. Si riteneva inconcepibile l’acquisto del possesso da parte di chi non fosse capace di intendere e di volere (es. un pazzo), difettandogli il requisito dell’animus. Il minore d’età poteva acquistare il possesso con l’auctoritas [vedi] del suo tutore.
Il possesso poteva essere acquistato anche per mezzo di un intermediario: lo acquistava il pater, per il tramite del figlio o dello schiavo se li aveva a ciò autorizzati. In diritto giustinianeo si ritenne possibile un acquisto attraverso un qualunque soggetto.
Possessio
Possessio civilis ® Possessio ad usucapiònem
Possessio naturalis — possessio pro suo
— possessio pro alieno (detèntio)
Possessio ad interdìcta — possessio in senso proprio (possessio pro suo)
— quasi possessio (possessio proalièno)