Pòrtio dèbita

Pòrtio dèbita [Parte dovuta, legittima; cfr. artt. 536 ss. c.c.]

Era quella parte del patrimonio ereditario che doveva essere necessariamente riservata dal testatore ai soggetti legittimati all’esercizio della querela inofficiòsi testamenti [vedi] (e cioè ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle del de cùius [vedi] che non fossero stati diseredati [vedi exheredàtio]).
La (—) era pari ad un quarto della quota che sarebbe spettata ai querelanti se si fosse fatto luogo alla succèssio ab intestàto [vedi].
Il testamento che ledeva la (—) era detto inofficiosum, perché violava l’offìcium pietàtis [vedi].