Populus Romanus Quirìtium
Populus Romanus Quirìtium
Il (—), inteso come ente astratto (e caratterizzato da spiccate connotazioni politiche) si distingueva non soltanto dai singoli cittadini, bensì anche dalle comunità assoggettate ad esso, in virtù della sua sovranità. Fin dall’epoca preclassica gli fu riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, per cui fu configurato come individualità distinta dai suoi membri. La sua qualifica di ente sovrano risultava a tal punto assorbente da rendere impossibile l’ipotizzabilità di una posizione paritaria del (—), rispetto alle persone fisiche con le quali veniva in contatto nei rapporti di diritto privato. Il (—) disponeva di un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli cittadini: l’æràrium populi Romani [vedi] detto poi, in età imperiale, fiscus Cæsaris [vedi]. Proprio quest’ultimo assunse, in periodo postclassico, rilievo (venendo, per altro verso, la sovranità del (—) confusa con la persona del monarca, per la tendenza accentratrice di quest’ultimo), pur non essendo considerato persona giuridica ed essendo privo di autonoma personalità. Il fisco era una res prìncipis (era identificato nella cassa imperiale ed apparteneva all’imperatore), ma si distingueva dal patrimonio privato dell’imperatore in quanto, alla morte del princeps, non si trasmetteva ai suoi eredi, ma passava al nuovo princeps dopo la sua presa di possesso: nel frattempo, nei confronti dei cittadini, si configurava alla stregua di un soggetto autonomo.
Il (—), inteso come ente astratto (e caratterizzato da spiccate connotazioni politiche) si distingueva non soltanto dai singoli cittadini, bensì anche dalle comunità assoggettate ad esso, in virtù della sua sovranità. Fin dall’epoca preclassica gli fu riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, per cui fu configurato come individualità distinta dai suoi membri. La sua qualifica di ente sovrano risultava a tal punto assorbente da rendere impossibile l’ipotizzabilità di una posizione paritaria del (—), rispetto alle persone fisiche con le quali veniva in contatto nei rapporti di diritto privato. Il (—) disponeva di un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli cittadini: l’æràrium populi Romani [vedi] detto poi, in età imperiale, fiscus Cæsaris [vedi]. Proprio quest’ultimo assunse, in periodo postclassico, rilievo (venendo, per altro verso, la sovranità del (—) confusa con la persona del monarca, per la tendenza accentratrice di quest’ultimo), pur non essendo considerato persona giuridica ed essendo privo di autonoma personalità. Il fisco era una res prìncipis (era identificato nella cassa imperiale ed apparteneva all’imperatore), ma si distingueva dal patrimonio privato dell’imperatore in quanto, alla morte del princeps, non si trasmetteva ai suoi eredi, ma passava al nuovo princeps dopo la sua presa di possesso: nel frattempo, nei confronti dei cittadini, si configurava alla stregua di un soggetto autonomo.