Pontìfices
Pontìfices [Pontefici]
Erano i membri del collegio sacerdotale a capo del quale era il pòntifex maximus [vedi]. Durante il periodo regio il collegio contò solo 5 membri; più tardi, in età repubblicana il numero dei suoi componenti fu portato a 15 da Silla.
I (—) erano nominati per cooptazione e duravano in carica tutta la vita. Originariamente potevano essere scelti soltanto tra i patrizi; nel 300 a.C. una lex Ogulnia de sacerdòtiis [vedi], sancì la fine del privilegio, consentendo l’accesso anche ai plebei.
Le funzioni di cui era investito il collegio pontificale trascendevano la sfera religiosa. Accanto, infatti, a poteri di intervento in ordine a tale aspetto della vita cittadina, spettava ai (—) il compito di redigere il calendario e la competenza esclusiva tanto nell’interpretazione, quanto nella giurisdizione sia con riferimento al diritto pubblico sia al diritto privato nonché nella giurisdizione sui magistrati del culto, sui Flamini e sulle Vestali [vedi collegia sacerdotales].
Nell’ambito delle varie attribuzioni, i (—) procedevano ad un lavoro di massimizzazione del diritto vigente, raccogliendo un materiale che sarebbe poi stato utilizzato nella codificazione delle XII tavole, inoltre un notevole rilievo ebbe la produzione indiretta di nuove norme attraverso l’interpretazione del ius esercitata dai (—) (c.d. interpretatio pontìficum).
(—) si presentavano, infatti, come unici depositari del ius Quirìtium [vedi] e l’attività tipica da loro svolta si concretava nell’emanazione di responsa [vedi], forniti appunto a coloro che, cittadini o magistrati, si fossero rivolti al collegio pontificale (respondère).
Anche dopo l’ emanazione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], i (—) non esitarono a far passare sotto veste di responsa delle interpretazioni del tutto originali, in modo da accelerare il processo di unificazione del ius Quiritium al ius legitimum vetus.
Il responsum pontificale non aveva carattere obbligatorio, ma vincolava per l’autorevolezza e il peso “politico” della stessa classe pontificale.
Rientrava ancora tra le attività svolte in origine dal collegio, ma successivamente scomparsa dal novero dei compiti ad esso spettanti, quella di dare assistenza legale (cavère) ed assistenza processuale ai privati che avessero intrapreso un’azione giuridica (agère). Per la complessità del suo svolgimento ispirato a criteri rigidamente formalistici, esse richiedevano infatti una competenza specifica.
Connotazione tipica di tutta l’attività pontificale era la segretezza.
Ogni atto dei (—) veniva prontamente annotato nei c.d. commentarii pontificàles, la cui consultazione era riservata al solo collegio.
Erano i membri del collegio sacerdotale a capo del quale era il pòntifex maximus [vedi]. Durante il periodo regio il collegio contò solo 5 membri; più tardi, in età repubblicana il numero dei suoi componenti fu portato a 15 da Silla.
I (—) erano nominati per cooptazione e duravano in carica tutta la vita. Originariamente potevano essere scelti soltanto tra i patrizi; nel 300 a.C. una lex Ogulnia de sacerdòtiis [vedi], sancì la fine del privilegio, consentendo l’accesso anche ai plebei.
Le funzioni di cui era investito il collegio pontificale trascendevano la sfera religiosa. Accanto, infatti, a poteri di intervento in ordine a tale aspetto della vita cittadina, spettava ai (—) il compito di redigere il calendario e la competenza esclusiva tanto nell’interpretazione, quanto nella giurisdizione sia con riferimento al diritto pubblico sia al diritto privato nonché nella giurisdizione sui magistrati del culto, sui Flamini e sulle Vestali [vedi collegia sacerdotales].
Nell’ambito delle varie attribuzioni, i (—) procedevano ad un lavoro di massimizzazione del diritto vigente, raccogliendo un materiale che sarebbe poi stato utilizzato nella codificazione delle XII tavole, inoltre un notevole rilievo ebbe la produzione indiretta di nuove norme attraverso l’interpretazione del ius esercitata dai (—) (c.d. interpretatio pontìficum).
(—) si presentavano, infatti, come unici depositari del ius Quirìtium [vedi] e l’attività tipica da loro svolta si concretava nell’emanazione di responsa [vedi], forniti appunto a coloro che, cittadini o magistrati, si fossero rivolti al collegio pontificale (respondère).
Anche dopo l’ emanazione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], i (—) non esitarono a far passare sotto veste di responsa delle interpretazioni del tutto originali, in modo da accelerare il processo di unificazione del ius Quiritium al ius legitimum vetus.
Il responsum pontificale non aveva carattere obbligatorio, ma vincolava per l’autorevolezza e il peso “politico” della stessa classe pontificale.
Rientrava ancora tra le attività svolte in origine dal collegio, ma successivamente scomparsa dal novero dei compiti ad esso spettanti, quella di dare assistenza legale (cavère) ed assistenza processuale ai privati che avessero intrapreso un’azione giuridica (agère). Per la complessità del suo svolgimento ispirato a criteri rigidamente formalistici, esse richiedevano infatti una competenza specifica.
Connotazione tipica di tutta l’attività pontificale era la segretezza.
Ogni atto dei (—) veniva prontamente annotato nei c.d. commentarii pontificàles, la cui consultazione era riservata al solo collegio.