Pollicitàtio
Pollicitàtio [Promessa unilaterale; cfr. artt. 1987 ss. c.c.]
La (—) è una obbligazione non contrattuale da atto lecito e rientra tra le “obligatiònes quæ quasi ex contractu nascùntur” (obbligazioni nascenti da quasi-contratto) [vedi obligationes quasi ex contractu].
In particolare, la (—) consisteva in una promessa unilaterale e non formale effettuata da un cives [vedi] alla cìvitas [vedi], avente ad oggetto il compimento di un òpus (opera) di pubblica utilità, oppure altre prestazioni (ad es. danaro).
In genere, solevano fare tale promessa coloro che ricoprivano già, o intendevano ricoprire, una carica pubblica.
La (—) non richiedeva l’accettazione della civitas ed era coercibile extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] in via amministrativa.
Nel diritto giustinianeo, poi, si affermò il principio secondo cui il promittente non si vincolava con la promessa pura e semplice, ma solo se avesse dato inizio all’esecuzione dell’opera (opere cœpto).
La (—) è una obbligazione non contrattuale da atto lecito e rientra tra le “obligatiònes quæ quasi ex contractu nascùntur” (obbligazioni nascenti da quasi-contratto) [vedi obligationes quasi ex contractu].
In particolare, la (—) consisteva in una promessa unilaterale e non formale effettuata da un cives [vedi] alla cìvitas [vedi], avente ad oggetto il compimento di un òpus (opera) di pubblica utilità, oppure altre prestazioni (ad es. danaro).
In genere, solevano fare tale promessa coloro che ricoprivano già, o intendevano ricoprire, una carica pubblica.
La (—) non richiedeva l’accettazione della civitas ed era coercibile extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] in via amministrativa.
Nel diritto giustinianeo, poi, si affermò il principio secondo cui il promittente non si vincolava con la promessa pura e semplice, ma solo se avesse dato inizio all’esecuzione dell’opera (opere cœpto).