Pœna cùllei
Pœna cùllei (dir. pen.)
Temutissima pena inflitta al soggetto che si era reso responsabile di parricìdium [vedi crìmen homicidii], crimine consistente, in origine, nell’uccisione di un pater familias (in seguito di un qualsiasi patrizio): il colpevole veniva chiuso in un sacco di cuoio insieme ad una vipera, ad un cane, ad un gallo ed ad una scimmia, e gettato nel Tevere.
La (—), tipica dell’età arcaica e successivamente caduta in disuso, venne ripristinata da Augusto nei confronti dei soggetti resisi colpevoli di crimen homicidii [vedi] nei confronti del proprio pater familias (parricidium in senso stretto).
È opportuno precisare che nell’ordinamento vigente la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal c.p. (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente la L. n. 589/94 ha tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro ordinamento.
Temutissima pena inflitta al soggetto che si era reso responsabile di parricìdium [vedi crìmen homicidii], crimine consistente, in origine, nell’uccisione di un pater familias (in seguito di un qualsiasi patrizio): il colpevole veniva chiuso in un sacco di cuoio insieme ad una vipera, ad un cane, ad un gallo ed ad una scimmia, e gettato nel Tevere.
La (—), tipica dell’età arcaica e successivamente caduta in disuso, venne ripristinata da Augusto nei confronti dei soggetti resisi colpevoli di crimen homicidii [vedi] nei confronti del proprio pater familias (parricidium in senso stretto).
È opportuno precisare che nell’ordinamento vigente la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 c.p. 1930, non è ammessa secondo quanto dichiarato dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal c.p. (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente la L. n. 589/94 ha tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro ordinamento.