Plebiscìtum
Plebiscìtum [Plebiscito]
Una delle fonti del diritto romano erano leges publicæ votate dai concilia plebis [vedi]; nella definizione gaiana, (—) “est quod plebs iùbet atque constìtuit” (Gai Inst., I, 3), è ciò che la plebe [vedi plebs] comanda e dispone.
In origine, i patrizi ritennero di non essere vincolati all’osservanza dei plebisciti, poiché questi erano emessi senza alcun loro assenso; la lex Hortènsia [vedi] risolse questo contrasto, stabilendo che i plebisciti fossero rispettati dall’intero popolo romano parificandoli, quindi, in tutto, alle leggi.
Una delle fonti del diritto romano erano leges publicæ votate dai concilia plebis [vedi]; nella definizione gaiana, (—) “est quod plebs iùbet atque constìtuit” (Gai Inst., I, 3), è ciò che la plebe [vedi plebs] comanda e dispone.
In origine, i patrizi ritennero di non essere vincolati all’osservanza dei plebisciti, poiché questi erano emessi senza alcun loro assenso; la lex Hortènsia [vedi] risolse questo contrasto, stabilendo che i plebisciti fossero rispettati dall’intero popolo romano parificandoli, quindi, in tutto, alle leggi.