Piscàtio
Piscàtio [Pesca; cfr. artt. 842, 923 c.c.]
Uno dei fatti di occupazione [vedi occupàtio], che produceva l’acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi].
La (—) consisteva nell’impossessamento mediante pesca, di pesci, che erano considerati res nullìus [vedi].
I giuristi romani sostenevano opinioni discordanti in ordine alle modalità dell’acquisto:
— secondo un orientamento, l’acquisto si produceva automaticamente (ìpso iùre) con la presa di possesso dell’animale;
— secondo un diverso orientamento, ai fini dell’acquisto era sufficiente il fatto di aver inseguito l’animale.
Uno dei fatti di occupazione [vedi occupàtio], che produceva l’acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi].
La (—) consisteva nell’impossessamento mediante pesca, di pesci, che erano considerati res nullìus [vedi].
I giuristi romani sostenevano opinioni discordanti in ordine alle modalità dell’acquisto:
— secondo un orientamento, l’acquisto si produceva automaticamente (ìpso iùre) con la presa di possesso dell’animale;
— secondo un diverso orientamento, ai fini dell’acquisto era sufficiente il fatto di aver inseguito l’animale.