Pignus publicum (vel quasi publicum)
Pignus publicum (vel quasi publicum)
Pignus publicum era il pegno risultante da atto pubblico; pignus quasi publicum era quello risultante da un atto scritto privato, ma corredato dalla firma di almeno tre testimoni.
Entrambe le ipotesi rientravano nell’ambito del pignus conventum [vedi hypothèca].
L’imperatore Leone, nel 472 d.C., stabilì che sia l’uno che l’altro, risultando comprovati da particolari requisiti di certezza, dovessero essere considerati privilegiati (nel senso che il credito da loro garantito doveva essere preventivamente soddisfatto), e quindi preferiti ad ogni altra ipoteca, anche se di data anteriore.
Pignus publicum era il pegno risultante da atto pubblico; pignus quasi publicum era quello risultante da un atto scritto privato, ma corredato dalla firma di almeno tre testimoni.
Entrambe le ipotesi rientravano nell’ambito del pignus conventum [vedi hypothèca].
L’imperatore Leone, nel 472 d.C., stabilì che sia l’uno che l’altro, risultando comprovati da particolari requisiti di certezza, dovessero essere considerati privilegiati (nel senso che il credito da loro garantito doveva essere preventivamente soddisfatto), e quindi preferiti ad ogni altra ipoteca, anche se di data anteriore.