Pignus pignori datum

Pignus pignori datum

Con questa locuzione si indicava la possibilità di vincolare in pegno anche i diritti scaturenti da un pignus (c.d. subpignus o (—)).
Oggetto del pignus [vedi] poteva essere solo una res corporalis [vedi] suscettibile di alienazione. Ma già in diritto classico la concezione dell’oggetto del pignus si ampliò.