Pignus Gordianum

Pignus Gordianum

Espressione adoperata per indicare una regola introdotta nel III sec. d.C. dall’imperatore Gordiano III, in tema di pegno [vedi pignus]: per tutelare più intensamente il creditore pignoratizio, si stabilì che, anche dopo l’adempimento, da parte del debitore, del debito garantito dal pegno, questo rimanesse in vita, per garantire l’adempimento di tutte le altre obbligazioni, anche non assistite da pegno, assunte dal debitore nei confronti dello stesso creditore pignoratizio.