Petìtum

Petìtum [Oggetto della domanda; cfr. artt. 163 nn. 3 e 4; 366 n. 4; 398, 2° co.; 414, 1° co. nn. 3 e 4; 480, 1° co.; 633 c.p.c.]

È l’oggetto della domanda proposta in giudizio, nei confronti di una (o più) controparti.
Se ne distinguono, in particolare, due diversi aspetti:
— (—) immediato: è la domanda rivolta al giudice al fine di ottenere un provvedimento giudiziario (ad es., la pronuncia di condanna della controparte alla consegna di una certa cosa);
— (—) mediato: è la domanda rivolta nei confronti della controparte, avente ad oggetto un bene della vita (nell’esempio fatto dianzi, si tratta della cosa di cui si chiede la consegna).
In diritto romano il (—) poteva essere identificato in quella parte della condemnàtio [vedi], in cui veniva precisata la richiesta dell’attore.
Il (—) processuale (di condanna) era sempre riferito ad una somma di denaro, cioè ad una condemnatio pecuniaria [vedi].