Pertinenza

Pertinenza [cfr. artt. 817 ss. c.c.]

La (—) è “la cosa (autonoma) durevolmente destinata al servizio o all’ornamento di un’altra cosa”.
Le fonti romane non adoperano una specifica terminologia, per indicare la (—), ma ne evidenziano i caratteri:
— della destinazione economica;
— della durevolezza di quest’ultima.
La pertinenzialità poteva concernere:
— rapporti tra cose mobili;
— rapporti tra cose immobili e cose mobili (dette pertinenze): si pensi a statue che ornano un cortile, o vasi di fiori installati in un giardino;
— è dubbio se ineriva anche ai rapporti tra cose immobili.
È controverso, altresì, se ne fossero espressione:
— l’instrumèntum fundi (complesso di cose predisposte per attrezzare un fondo da coltivazione);
— l’instrumentum tabernæ (complesso di cose predisposte per attrezzare un magazzino, per il lavoro artigianale o per un’attività commerciale).
Non rientravano, invece, tra le (—) i ruta et cæsa [vedi rutum et cæsum].
La (—) si distingue dalla cosa accessoria [vedi accèssio], che non è destinata al servizio di un’altra cosa, ma è subordinata ad un’altra cosa principale [vedi accessòrium sèquitur principale].