Persona giuridica

Persona giuridica [cfr. artt. 11 ss. c.c.]

Le dottrine romanistiche definiscono gli enti immateriali (o soggetti giuridici impersonali) come persone giuridiche, anche se la teoria dei soggetti impersonali, come persone giuridiche, dominante nel diritto contemporaneo, non fu formulata dai giuristi romani, bensì dai canonisti; gli enti immateriali venivano considerati come entità distinte rispetto alle persone fisiche dei componenti e ad essi veniva riconosciuta una limitata soggettività giuridica.
In particolare, la soggettività giuridica fu riconosciuta, sin dal periodo classico, gradualmente a taluni enti associativi (“considerati ciascuno come un tutto unitario, a sé stante, e quindi ben distinto dalle persone dei membri”), partendo dal modello del populus Romanus Quirìtium [vedi] cui, già in età preclassica, era riconosciuta un’individualità distinta rispetto a quella dei singoli cittadini.
I giuristi romani non riuscirono ad individuare le caratteristiche comuni a tali enti; mancò pertanto anche la configurazione di caratteri e strutture uniformi, comuni per tutti gli enti collettivi: per ciascun ente, l’intervento pretorio prima, e la legislazione imperiale in seguito, “crearono” specifiche discipline, collegate ciascuna allo scopo perseguito dall’ente stesso.
Nell’ambito delle persone giuridiche si distinguevano:
— il populus Romanus Quirìtium;
— i municipia [vedi municipium] e le coloniæ [vedi];
— i collegia [vedi] e le sodalitàtes [vedi].
Affini alle moderne fondazioni possono considerarsi:
— l’herèditas iàcens [vedi];
— le piæ causæ [vedi].