Persona
Persona
Il termine (—), che attualmente indica il soggetto di diritti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario di maschera teatrale e, per traslato in epoca classica fu usato per indicare l’uomo; in epoca gaiana, (—) era anche lo schiavo, che pure giuridicamente era considerato come una cosa, oggetto anziché soggetto di diritto; non era invece (—) la c.d. persona giuridica [vedi].
Tale concezione si giustificava in quanto anche i servi avevano la possibilità di acquistare la soggettività giuridica.
La giurisprudenza li considerava potenziali soggetti e ne trattò congiuntamente ai soggetti di diritto vero e proprio nell’ambito del c.d. ius personarum.
Solo nel linguaggio giuridico più tardo il termine (—) fu adoperato con riferimento al concetto di individualità umana, pertanto, si finì col ritenere che gli schiavi non habènt personam.
Il concetto fu successivamente elaborato dalla scolastica medioevale, che individuò anche la nozione della personalità giuridica.
[vedi Càput; Status]
Il termine (—), che attualmente indica il soggetto di diritti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario di maschera teatrale e, per traslato in epoca classica fu usato per indicare l’uomo; in epoca gaiana, (—) era anche lo schiavo, che pure giuridicamente era considerato come una cosa, oggetto anziché soggetto di diritto; non era invece (—) la c.d. persona giuridica [vedi].
Tale concezione si giustificava in quanto anche i servi avevano la possibilità di acquistare la soggettività giuridica.
La giurisprudenza li considerava potenziali soggetti e ne trattò congiuntamente ai soggetti di diritto vero e proprio nell’ambito del c.d. ius personarum.
Solo nel linguaggio giuridico più tardo il termine (—) fu adoperato con riferimento al concetto di individualità umana, pertanto, si finì col ritenere che gli schiavi non habènt personam.
Il concetto fu successivamente elaborato dalla scolastica medioevale, che individuò anche la nozione della personalità giuridica.
[vedi Càput; Status]