Perpetuatio obligatiònis
Perpetuatio obligatiònis [cfr. art. 1221 c.c.]
Si trattava di un principio operante in tema di inadempimento delle obbligazioni.
In forza della (—), ove il debitore si fosse reso inadempiente, l’obbligazione continuava a sussistere: peraltro, al posto della prestazione dovuta, non più eseguibile o di interesse del creditore, sorgeva l’obbligo di pagare una somma in denaro, il cui ammontare era determinato dal giudice.
Perpetuata l’obbligazione, il debitore era ritenuto responsabile anche laddove la prestazione divenisse successivamente impossibile. Tuttavia, in prosieguo di tempo, Giustiniano escluse la responsabilità del debitore se questi provava che la cosa sarebbe egualmente perita se fosse stata presso il creditore.
Nel diritto civile vigente (—) è uno degli effetti della mora del debitore: in virtù della stessa il rischio dell’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione, che prima della mora gravava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatesi dopo la mora (>qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu [vedi]).
Si trattava di un principio operante in tema di inadempimento delle obbligazioni.
In forza della (—), ove il debitore si fosse reso inadempiente, l’obbligazione continuava a sussistere: peraltro, al posto della prestazione dovuta, non più eseguibile o di interesse del creditore, sorgeva l’obbligo di pagare una somma in denaro, il cui ammontare era determinato dal giudice.
Perpetuata l’obbligazione, il debitore era ritenuto responsabile anche laddove la prestazione divenisse successivamente impossibile. Tuttavia, in prosieguo di tempo, Giustiniano escluse la responsabilità del debitore se questi provava che la cosa sarebbe egualmente perita se fosse stata presso il creditore.
Nel diritto civile vigente (—) è uno degli effetti della mora del debitore: in virtù della stessa il rischio dell’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione, che prima della mora gravava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatesi dopo la mora (>qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu [vedi]).