Perpetuàtio iurisdictiònis

Perpetuàtio iurisdictiònis [cfr. art. 5 c.p.c.]

Fondamentale principio, dettato dall’art. 5 del c.p.c. vigente, secondo il quale il momento determinante ai fini dell’individuazione della giurisdizione (e della competenza) è quello della proposizione della domanda: rispetto a tale momento, sono irrilevanti i successivi mutamenti di fatto.
La nuova formulazione dell’art. 5 cit., introdotta dalla L. 353/1990, in vigore dal 1° gennaio 1993 stabilisce che, ai fini della determinazione della giurisdizione (e della competenza), siano irrilevanti anche i mutamenti di diritto (e non più solo di fatto) intervenuti successivamente alla proposizione della domanda. La ratio [vedi] della norma è da riscontrarsi in un principio pratico di economia processuale, e cioè evitare che un processo, già iniziato, debba essere riassunto dinanzi ad altro giudice.