Permutàtio
Permutàtio [Permuta; cfr. artt. 1552 ss. c.c.]
Contratto innominato [vedi conventiònes sine nòmine], avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, da un contraente ad un altro.
I giuristi Sabiniani [vedi] ritenevano la (—) una species del genus, èmptio-vendìtio [vedi]: infatti essi ritenevano che il prezzo della compravendita potesse consistere anche in una cosa infungibile.
Il iùs honoràrium [vedi], invece, accolse la tesi dei Proculiani [vedi], i quali ritenevano che la (—) configurasse un’ipotesi di convèntio sine nòmine ed accordò un’àctio in factum [vedi] da esperirsi contro l’accipiente, in esso di adempimento della controprestazione. In epoca giustinianea la permuta fu ricompresa tra i contratti do ut des [vedi] e tutelata con l’actio præscrìptis verbis [vedi].
Contratto innominato [vedi conventiònes sine nòmine], avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, da un contraente ad un altro.
I giuristi Sabiniani [vedi] ritenevano la (—) una species del genus, èmptio-vendìtio [vedi]: infatti essi ritenevano che il prezzo della compravendita potesse consistere anche in una cosa infungibile.
Il iùs honoràrium [vedi], invece, accolse la tesi dei Proculiani [vedi], i quali ritenevano che la (—) configurasse un’ipotesi di convèntio sine nòmine ed accordò un’àctio in factum [vedi] da esperirsi contro l’accipiente, in esso di adempimento della controprestazione. In epoca giustinianea la permuta fu ricompresa tra i contratti do ut des [vedi] e tutelata con l’actio præscrìptis verbis [vedi].