Peregrìni

Peregrìni [Stranieri]

Erano così denominati, in diritto romano, gli stranieri e cioè coloro che non erano né Romani, né Latini.
Essi erano distinti in due categorie:
— (—) alicùius civitàtis, che erano gli abitanti delle città straniere conquistate da Roma, ma lasciate sopravvivere;
— (—) deditìcii, che erano gli abitanti di città straniere disciolte dai Romani perché arresesi dopo una resistenza ad oltranza; ad essi erano equiparati i dediticii Æliàni [vedi lex Ælia Sentia].
Mentre ai (—) alicuius civitatis era prescritta l’osservanza del iùs gèntium [vedi] solo nei rapporti con i cives Romani (restando essi liberi di seguire i propri ordinamenti all’interno delle proprie comunità), ai (—) dediticii era prescritta esclusivamente l’osservanza del ius gentium (si trattava, quindi, di una condizione deteriore).
Già verso la fine dell’età repubblicana, la distinzione tra cives [vedi], Latini [vedi] e (—) andò scomparendo.
Una lex Iulia del 90 a.C. accordò la cittadinanza agli abitanti del Latium, la lex Plautia Papìria dell’89 a.C. agli alleati italici, la lex Roscia del 49 a.C. agli abitanti della Gallia Transpadana.
In seguito di volta in volta gli imperatori concessero la cittadinanza romana a intere comunità o a singole persone, fin quando nel 212 d.C. la Constitùtio Antoniniàna [vedi] la estese a tutti gli abitanti liberi dell’Impero organizzati in comunità la cittadinanza romana.