Perduèllio

Perduèllio [in senso lato, “Alto tradimento ed attentato all’ordine costituito”]

Delitto contro lo Stato, dal contenuto vasto ed eterogeneo, diversamente delineato nel corso dell’evoluzione del diritto penale romano [vedi].
In senso lato, può essere identificato come alto tradimento ed attentato all’ordine costituito dello Stato (ma in un’accezione ben diversa da quella che tali espressioni assumono nel diritto vigente — art. 90 Cost. —, in tema di reati commessi dal Presidente della Repubblica).
La (—) ricomprendeva essenzialmente un duplice tipo di ipotesi delittuose:
— diserzione e renitenza alla leva, passaggio al nemico in tempo di guerra;
— attentato (in qualsiasi modo perpetrato) all’ordine politico costituito.
In origine, la competenza in tema di (—) spettava ai duòviri perduelliònis [vedi]; la punizione per il colpevole era in origine, secondo parte della dottrina l’uccisione a colpi di bastone (c.d. supplìcium mòre maiòrum [vedi]); altra dottrina afferma che il colpevole di (—) fosse, in realtà, punito con la decapitazione (secùri percùssio [vedi]).
Etimologicamente, il termine (—) deriva da duellum (guerra) ed è ricollegabile a perduèllis (nemico).