Peculium profectìcium

Peculium profectìcium

Il (—) (così denominato perché a patre profèctum, cioè proveniente dal pater familias [vedi]) consisteva in un complesso di beni e denaro assegnato dal pater al filius per provvedere alle sue necessità e per permettergli lo svolgimento di attività commerciali ed industriali.
Di questo peculium il filius aveva la libera administràtio, nei limiti fissati dal pater, al quale, comunque, doveva rendere conto (ciò a differenza del peculium castrense [vedi] in ordine al quale i figli erano più liberi potendo disporne in qualità di veri soggetti giuridici). Il filius poteva, dunque, amministrare, godere, disporre a suo piacimento del (—), ma la proprietà di esso spettava sempre al pater, che rispondeva, nei limiti dello stesso, dei debiti contratti dal figlio, (i creditori del filius potevano, inoltre, esercitare contro il pater, l’àctio de pecùlio [vedi]).
Il filius acquistava la proprietà del (—) solo a seguito di emancipàtio [vedi] (ossia quando usciva dalla familia originaria) e sempre che il pater non lo reclamasse.
Nel diritto giustinianeo la tradizionale incapacità del filius fu del tutto superata: il pater fu considerato solo formalmente proprietario di quanto acquistava il filius, non avendo il diritto di disporne. Si ritenne, altresì, che il diritto del pater su tali beni fosse limitato al solo ususfrùctus [vedi].