Pax deòrum

Pax deòrum (dir. pen.)

Espressione adoperata in diritto penale romano [vedi], nel periodo regio, per indicare una situazione di concordia tra la comunità dei consociati e le divinità religiose.
È opportuno evidenziare che la commissione di un delitto da parte di uno dei membri della collettività, arrecava grave offesa agli dei, provocandone l’ira (secondo le comuni convinzioni di quel tempo) nei confronti della comunità.
Onde evitare la reazione divina, si rendeva sostanzialmente necessario sopprimere il colpevole, oppure (nei casi meno gravi) sacrificare alla divinità un animale a titolo di espiazione.
Il compito di ripristinare la (—) spettava al rex [vedi] che aveva anche funzioni religiose (oltre che politiche e militari): proprio il rex indicava gli atti riprovevoli gravamente lesivi della (—), ne valutava la gravità e stabiliva in proporzione la pœna espiativa.