Patronàtus
Patronàtus
Era così definito il rapporto che intercorreva tra lo schiavo affrancato [vedi manumìssio; libertìnitas; libertìnitas] ed il soggetto che poneva in essere l’affrancazione [vedi patronus]; alla morte del patrono, la titolarità del rapporto giuridico di (—) si trasmetteva ai discendenti agnati [vedi adgnàtio] di quest’ultimo.
L’ingratitudine grave del liberto poteva provocare, nel più tardo diritto imperiale, la sua revocatio in servitutem. Per converso, il patrono poteva perdere, a titolo di pena, il suo diritto di patronato quando avesse compiuto gravi delitti contro il liberto (per es. muovere contro di lui un’accusa capitale).
Era così definito il rapporto che intercorreva tra lo schiavo affrancato [vedi manumìssio; libertìnitas; libertìnitas] ed il soggetto che poneva in essere l’affrancazione [vedi patronus]; alla morte del patrono, la titolarità del rapporto giuridico di (—) si trasmetteva ai discendenti agnati [vedi adgnàtio] di quest’ultimo.
L’ingratitudine grave del liberto poteva provocare, nel più tardo diritto imperiale, la sua revocatio in servitutem. Per converso, il patrono poteva perdere, a titolo di pena, il suo diritto di patronato quando avesse compiuto gravi delitti contro il liberto (per es. muovere contro di lui un’accusa capitale).