Patronàtus

Patronàtus

Era così definito il rapporto che intercorreva tra lo schiavo affrancato [vedi manumìssio; libertìnitas; libertìnitas] ed il soggetto che poneva in essere l’affrancazione [vedi patronus]; alla morte del patrono, la titolarità del rapporto giuridico di (—) si trasmetteva ai discendenti agnati [vedi adgnàtio] di quest’ultimo.
L’ingratitudine grave del liberto poteva provocare, nel più tardo diritto imperiale, la sua revocatio in servitutem. Per converso, il patrono poteva perdere, a titolo di pena, il suo diritto di patronato quando avesse compiuto gravi delitti contro il liberto (per es. muovere contro di lui un’accusa capitale).