Pàter famìlias
Pàter famìlias
Il termine (—) designava il capo della famiglia e non, come nel significato odierno, il padre o genitore.
(—) era pertanto colui che non risultava sottoposto all’altrui patria potèstas [vedi], cioè colui che non aveva alcun ascendente diretto in linea maschile o che era stato emancipato da chi esercitava su di lui la patria potestas.
(—) poteva essere esclusivamente un maschio, mentre la donna sui iuris [vedi] era considerata caput ed finis familiæ suæ, poiché priva di ogni potestà familiare.
Al (—) erano sottoposti la moglie, verso la quale aveva la manus maritàlis [vedi], nonché i figli verso i quali aveva la patria potestas e tutti i beni della familia [vedi], ossia cose e schiavi, sui quali esercitava la domìnica potestas [vedi].
Le persone sottoposte al (—) erano prive di capacità giuridica di diritto privato e pertanto non potevano possedere alcunché, né essere titolari di diritti patrimoniali. Degli obblighi assunti dai sottoposti il (—) non rispondeva; solo in un secondo momento, grazie all’intervento del pretore, furono attenuate le conseguenze dell’incapacità patrimoniale dei sottoposti liberi.
La morte del (—) o la sua perdita di capacità giuridica per càpitis deminùtio [vedi] determinava lo scioglimento della famiglia e la formazione di tante famiglie nuove quanti erano i soggetti che, a seguito di ciò, erano divenuti sui iuris.
I poteri spettanti al (—) si concretavano, rispetto al filius e ai sottoposti, nei seguenti diritti:
— iùs vitæ ac nècis [vedi];
— ius exponèndi [vedi];
— ius vendèndi [vedi];
— ius noxæ dàndi [vedi].
Il termine (—) designava il capo della famiglia e non, come nel significato odierno, il padre o genitore.
(—) era pertanto colui che non risultava sottoposto all’altrui patria potèstas [vedi], cioè colui che non aveva alcun ascendente diretto in linea maschile o che era stato emancipato da chi esercitava su di lui la patria potestas.
(—) poteva essere esclusivamente un maschio, mentre la donna sui iuris [vedi] era considerata caput ed finis familiæ suæ, poiché priva di ogni potestà familiare.
Al (—) erano sottoposti la moglie, verso la quale aveva la manus maritàlis [vedi], nonché i figli verso i quali aveva la patria potestas e tutti i beni della familia [vedi], ossia cose e schiavi, sui quali esercitava la domìnica potestas [vedi].
Le persone sottoposte al (—) erano prive di capacità giuridica di diritto privato e pertanto non potevano possedere alcunché, né essere titolari di diritti patrimoniali. Degli obblighi assunti dai sottoposti il (—) non rispondeva; solo in un secondo momento, grazie all’intervento del pretore, furono attenuate le conseguenze dell’incapacità patrimoniale dei sottoposti liberi.
La morte del (—) o la sua perdita di capacità giuridica per càpitis deminùtio [vedi] determinava lo scioglimento della famiglia e la formazione di tante famiglie nuove quanti erano i soggetti che, a seguito di ciò, erano divenuti sui iuris.
I poteri spettanti al (—) si concretavano, rispetto al filius e ai sottoposti, nei seguenti diritti:
— iùs vitæ ac nècis [vedi];
— ius exponèndi [vedi];
— ius vendèndi [vedi];
— ius noxæ dàndi [vedi].