Partus

Partus [Nascita]

Era, in diritto romano, la nascita: ad essa era collegata l’esistenza della persona e l’acquisto della capacità giuridica [vedi]; a tal fine occorreva essere nati vivi. Una limitata capacità giuridica fu però riconosciuta anche al conceptus [vedi].
Discusso era il modo di accertare se l’individuo fosse o meno nato vivo:
— per la scuola proculiana [vedi] occorreva che il soggetto avesse emesso almeno un vagito;
— secondo la scuola sabiniana [vedi] (che finì col prevalere) bastava un qualsiasi segno di vita, come la respirazione, il movimento, etc. (tesi, quest’ultima, accolta anche da Giustiniano).
Più in generale, l’esistenza dell’essere umano veniva collegata al fatto della nascita in condizioni di vitalità e comunque all’effettiva vita; in particolare:
— si considerava nato il feto distaccato dall’alveo materno;
— la vitalità era collegata ad un parto c.d. perfectus, che seguiva una gestazione regolare di almeno sette mesi;
— la vita effettiva, superando la restrittiva tesi proculiana, era desunta da qualsiasi manifestazione (con esame caso per caso).
[vedi monstrum vel prodìgium]