Pars virìlis

Pars virìlis

Veniva così definita quella parte del patrimonio del libèrtus [vedi] defunto, che andava necessariamente attribuita per successione al patrònus [vedi] oppure ai suoi discendenti, in base al rapporto di patronàtus [vedi].
La (—) era dovuta se il liberto aveva un patrimonio superiore a centomila sesterzi, o meno di tre figli, sia che avesse lasciato un testamento, sia che fosse deceduto senza fare testamento (ab intestato); in particolare:
— se vi era un solo figlio, al patronus spettava la metà del patrimonio ereditario;
— se vi erano due figli, al patronus spettava un terzo del patrimonio ereditario;
— se vi erano tre (o più figli), nulla spettava al patronus.