In pari causa turpitùdinis mèlior est condìcio possidèntis

In pari causa turpitùdinis mèlior est condìcio possidèntis [Se entrambe le parti hanno uno scopo turpe, è migliore la condizione di chi ha già ottenuto una prestazione; cfr. art. 2035 c.c.]

Principio fondamentale in tema di ripetizione dell’indebito [vedi condìctio indèbiti], secondo il quale il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può chiedere la ripetizione della prestazione indebitamente eseguita (ad es., chi ha consegnato una somma di denaro ad un arbitro per ottenere la vittoria della propria squadra, non potrà, invocando la nullità del contratto, per l’illiceità della causa, ottenere la restituzione della prestazione nel frattempo eseguita).
La ratio del principio va rinvenuta nell’esigenza di non collegare alcun effetto giuridico a prestazioni di per sé contrarie al buon costume.