Par condìcio creditòrum

Par condìcio creditòrum [Pari condizione dei creditori; cfr. art. 2741 c.c.]

L’espressione indica il fondamentale principio della parità di trattamento dei creditori, che hanno tutti pari diritto (fatte salve le legittime cause di prelazione) di soddisfare le proprie pretese su quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.