Papiniano (Emilio)

Papiniano (Emilio)

Giurista vissuto tra il II ed il III sec. d.C.; dotato di profonda sensibilità, si segnalò per le sue doti nello scarno panorama della giurisprudenza dell’età dei Severi (193-235 d.C.).
Da un punto di vista politico, nel corso del principato di Settimio Severo, probabilmente a partire dal 203 d.C., (—) rivestì la prestigiosa carica di præfectus prætorio [vedi], dalla quale fu deposto nel 211 d.C. ad opera di Caracalla.
Lo stesso Caracalla ne decretò poi la morte l’anno successivo (212 d.C.).
Tra gli storici è discusso il motivo di tale avversione; secondo alcuni, il tentativo di indurre Caracalla a riappacificarsi con il fratellastro Geta coreggente costituì probabilmente la causa di questo risentimento; per altri, invece, fu il rifiuto di (—) di fornire una giustificazione giuridica al Senato per il fratricidio perpetrato dall’imperatore.
La fama conseguita, nel mondo antico così come in età moderna da (—), è ascrivibile principalmente alle sue peculiarità stilistiche, consistenti in una tendenziale essenzialità espressiva (accompagnata ad un linguaggio spesso ermetico).
Tra le principali opere di (—), vanno segnalate:
— i Libri XXXVII quæstiònum, probabilmente realizzati tra il 193 ed il 198 d.C.;
— i Libri XIX responsorum, scritti a partire dal 198 d.C.;
— i Libri II definitiònum;
— i Libri II de adultèriis.
A (—) è anche attribuita una breve monografia, intitolata ’Astunomikòs monóbiblos concernente i diritti e doveri spettanti agli astunòmoi, funzionari municipali con tutta probabilità identificabili nei quattuòrviri viis in ùrbe purgàndis.
La notevole considerazione di cui egli godette tra i suoi contemporanei è testimoniata dalla sua menzione nella legge delle citazioni [vedi], secondo la quale, in caso di pareri discordi, doveva prevalere proprio quello di (—).