Pactum iurisiuràndi
Pactum iurisiuràndi
Era l’accordo in virtù del quale due o più soggetti ponevano fine ad una controversia, rinunciando a portarla in giudizio, e ne affidavano la soluzione ad un giuramento prestato da uno di essi.
In particolare:
— se uno dei soggetti giurava che la sua pretesa era fondata, e la controparte, nonostante il giuramento, rifiutava la prestazione, chi aveva giurato poteva esercitare l’àctio de iureiuràndo [vedi];
— se l’altro giurava che la pretesa della controparte era infondata, e la controparte, nonostante il giuramento, richiedeva ugualmente la prestazione, chi aveva giurato poteva paralizzare la pretesa sollevando una excèptio iurisiurandi.
Era l’accordo in virtù del quale due o più soggetti ponevano fine ad una controversia, rinunciando a portarla in giudizio, e ne affidavano la soluzione ad un giuramento prestato da uno di essi.
In particolare:
— se uno dei soggetti giurava che la sua pretesa era fondata, e la controparte, nonostante il giuramento, rifiutava la prestazione, chi aveva giurato poteva esercitare l’àctio de iureiuràndo [vedi];
— se l’altro giurava che la pretesa della controparte era infondata, e la controparte, nonostante il giuramento, richiedeva ugualmente la prestazione, chi aveva giurato poteva paralizzare la pretesa sollevando una excèptio iurisiurandi.