Pactum donatiònis

Pactum donatiònis

Nel diritto giustinianeo il (—) era il patto intervenuto tra donante e donatario, per il quale il donante si impegnava a compiere un atto di liberalità, cioè una attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, a favore del donatario.
Se si attribuiva al donatario più di 500 soldi, il patto doveva essere redatto per iscritto e presentato per l’annotazione nei pubblici registri (insinuàtio [vedi]).
Si ammise che la liberalità potesse realizzarsi anche con un trasferimento immediato dei diritti su una cosa, anziché mediante l’assunzione di un’obbligazione.