Pactum donatiònis
Pactum donatiònis
Nel diritto giustinianeo il (—) era il patto intervenuto tra donante e donatario, per il quale il donante si impegnava a compiere un atto di liberalità, cioè una attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, a favore del donatario.
Se si attribuiva al donatario più di 500 soldi, il patto doveva essere redatto per iscritto e presentato per l’annotazione nei pubblici registri (insinuàtio [vedi]).
Si ammise che la liberalità potesse realizzarsi anche con un trasferimento immediato dei diritti su una cosa, anziché mediante l’assunzione di un’obbligazione.
Nel diritto giustinianeo il (—) era il patto intervenuto tra donante e donatario, per il quale il donante si impegnava a compiere un atto di liberalità, cioè una attribuzione patrimoniale senza corrispettivo, a favore del donatario.
Se si attribuiva al donatario più di 500 soldi, il patto doveva essere redatto per iscritto e presentato per l’annotazione nei pubblici registri (insinuàtio [vedi]).
Si ammise che la liberalità potesse realizzarsi anche con un trasferimento immediato dei diritti su una cosa, anziché mediante l’assunzione di un’obbligazione.