Pactum de retrovendèndo vel pactum displicentiæ
Pactum de retrovendèndo vel pactum displicentiæ [Patto di rivendita o riserva di gradimento]
Clausola accessoria ad una emptio-venditio [vedi] che attribuiva al compratore la facoltà di restituire la cosa o la merce dietro rimborso del pretium [vedi], previo accertamento della qualità della stessa.
Parte della dottrina distingue le due figure, individuando nel pactum de retrovendendo la generica facoltà di restituzione; e collegando, invece, la medesima facoltà all’accertamento della qualità della merce o della cosa nel pactum displicentiæ.
Analoga figura è il pactum degustationis, diffuso nel commercio del vino, mediante il quale il compratore poteva accertare la qualità della mercanzia, utilizzando però il c.d. arbitrium boni viri [vedi] cioè il “criterio obiettivo del galantuomo”.
Clausola accessoria ad una emptio-venditio [vedi] che attribuiva al compratore la facoltà di restituire la cosa o la merce dietro rimborso del pretium [vedi], previo accertamento della qualità della stessa.
Parte della dottrina distingue le due figure, individuando nel pactum de retrovendendo la generica facoltà di restituzione; e collegando, invece, la medesima facoltà all’accertamento della qualità della merce o della cosa nel pactum displicentiæ.
Analoga figura è il pactum degustationis, diffuso nel commercio del vino, mediante il quale il compratore poteva accertare la qualità della mercanzia, utilizzando però il c.d. arbitrium boni viri [vedi] cioè il “criterio obiettivo del galantuomo”.