Pactum de non petèndo

Pactum de non petèndo

Accordo incorporato in un negozio iuris honorarii [vedi ius honoràrium] con cui il creditore si impegnava per sempre, o per un determinato periodo di tempo o al verificarsi di determinate circostanze, a non far valere il suo credito. Il (—), che originariamente non produceva alcun effetto tra le parti in quanto non previsto dal iùs civile [vedi], fu rafforzato in seguito attraverso la concessione al debitore di una excèptio [vedi] che paralizzando l’azione del creditore, finiva indirettamente con l’attribuire rilevanza giuridica allo stesso. Esso fu anche adoperato come modo non solenne di remissione del credito.