Pactum de non petèndo
Pactum de non petèndo
Accordo incorporato in un negozio iuris honorarii [vedi ius honoràrium] con cui il creditore si impegnava per sempre, o per un determinato periodo di tempo o al verificarsi di determinate circostanze, a non far valere il suo credito. Il (—), che originariamente non produceva alcun effetto tra le parti in quanto non previsto dal iùs civile [vedi], fu rafforzato in seguito attraverso la concessione al debitore di una excèptio [vedi] che paralizzando l’azione del creditore, finiva indirettamente con l’attribuire rilevanza giuridica allo stesso. Esso fu anche adoperato come modo non solenne di remissione del credito.
Accordo incorporato in un negozio iuris honorarii [vedi ius honoràrium] con cui il creditore si impegnava per sempre, o per un determinato periodo di tempo o al verificarsi di determinate circostanze, a non far valere il suo credito. Il (—), che originariamente non produceva alcun effetto tra le parti in quanto non previsto dal iùs civile [vedi], fu rafforzato in seguito attraverso la concessione al debitore di una excèptio [vedi] che paralizzando l’azione del creditore, finiva indirettamente con l’attribuire rilevanza giuridica allo stesso. Esso fu anche adoperato come modo non solenne di remissione del credito.