Pactum de dolo non præstàndo

Pactum de dolo non præstàndo [Patto di irresponsabilità per dolo]

Il (—), anche denominato pactum ne dolus præstètur, era in origine il patto con il quale si escludeva, in materia di contratto di deposito, la responsabilità del depositario per la perdita dolosa della cosa.
Successivamente il termine passò ad indicare in generale una pattuizione limitativa della responsabilità dolosa in favore del debitore, apposta anche a contratti diversi dal deposito.
In ogni caso il (—) fu vietato, perché illecito e la sua apposizione al contratto fu ritenuta inefficace.
Fu invece ritenuto ammissibile il patto di non esercitare l’azione, con il quale si perveniva ad un risultato identico a quello perseguito dal (—).