Pactum de distrahèndo (vel non distrahendo) pìgnore

Pactum de distrahèndo (vel non distrahendo) pìgnore

Il pactum de distrahendo pignore era, in periodo preclassico, il patto con cui si attribuiva al creditore il iùs distrahèndi [vedi], e cioè il diritto di alienare, in caso di inadempimento, l’oggetto ottenuto in possesso al fine di soddisfare il credito con il ricavato della vendita, restituendo al debitore l’eventuale eccedenza [vedi hyperocha].
In età classica, data la notevole diffusione, esso fu considerato automaticamente inserito nel pignus [vedi], tanto che per escludere il ius distrahendi si ritenne necessario ricorrere ad un espresso pactum de non distrahendo pignore.