Pactum commissòrium

Pactum commissòrium [Patto commissorio; cfr. artt. 1963, 2744 c.c.]

Era il patto in virtù del quale la proprietà della cosa oggetto del pignoramento [vedi pignus] veniva attribuita al creditore se il debitore non adempieva il proprio debito (in deroga della norma che vietava al creditore di appropriarsi della cosa pignorata).
Ritenuto troppo oneroso per il garante, il (—) fu vietato dall’imperatore Costantino; è tuttora vietato nel diritto civile vigente, anche se numerosi sono gli espedienti, diffusisi nella prassi, ma stigmatizzati dalla giurisprudenza, di aggiramento del divieto: si pensi, ad esempio alle c.d. alienazioni in garanzia, nelle quali il meccanismo del trasferimento della proprietà è sospensivamente o risolutivamente condizionato all’inadempimento o all’adempimento.