Pactum
Pactum [Patto]
Era un mero accordo, o convenzione, tra due o più soggetti, che interveniva allo scopo di regolare una situazione di comune interesse.
Il iùs civile [vedi] considerava irrilevanti i patti, i quali potevano solo produrre le conseguenze determinate dal costume sociale (nudum pactum non pàrit obligatiònem).
In via di eccezione, il ius civile considerò rilevante il (—) se si trattava:
— di pactum adièctum, cioè di una clausola accessoria apposta ai negozi giuridici;
— di pactum legitimum, cioè di un patto produttivo di conseguenze giuridiche in base ad una lex.
Un esempio risalente di pactum legitimum può essere rinvenuto nella legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], la quale stabilì che nell’ipotesi di membrum ruptum [vedi] la vendetta privata (taglione) poteva essere evitata da un pactum intervenuto tra offeso e offensore (o tra i relativi patres familiàrum).
Ai pacta fu conferito rilievo generale dal ius honoràrium [vedi] attraverso una clausola dell’edictum (pacta convènta servàbo).
Con questo editto il pretore intese dare rilevanza giuridica a tutti i patti modificativi di obligatiònes, e cioè ai pacta de non petèndo, sia totali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere parte della prestazione o di non chiedere mai l’intera prestazione) sia parziali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere la prestazione in certe circostanze o sino ad un certo momento).
Oltre al generico pacta conventa servabo, il pretore riconobbe rilevanza anche a specifici pacta, ciascuno individuato da una sua causa tipica.
A seguito dell’intervento del pretore, oltre ai pacta legitima (produttivi di obligatiònes iùre civili), si distinguevano:
— i nuda pacta, privi di valore giuridico;
— i c.d. pacta prætòria, determinativi di azioni o eccezioni pretorie e quindi di obligationes honorariæ.
In età postclassica, il concetto di (—) tese ad identificarsi col concetto convèntio, il quale a sua volta diventò sinonimo di contractus [vedi]. Pertanto, fu elaborata l’unica figura generale dei pacta (o conventiònes, o contractus). Tra le obligatiònes ex pacto, si distinse tra:
— constitùtum debiti, pactum iurisiuràndi e recèpta [vedi] (pacta prætoria);
— donàtio (pactum legitimum).
Era un mero accordo, o convenzione, tra due o più soggetti, che interveniva allo scopo di regolare una situazione di comune interesse.
Il iùs civile [vedi] considerava irrilevanti i patti, i quali potevano solo produrre le conseguenze determinate dal costume sociale (nudum pactum non pàrit obligatiònem).
In via di eccezione, il ius civile considerò rilevante il (—) se si trattava:
— di pactum adièctum, cioè di una clausola accessoria apposta ai negozi giuridici;
— di pactum legitimum, cioè di un patto produttivo di conseguenze giuridiche in base ad una lex.
Un esempio risalente di pactum legitimum può essere rinvenuto nella legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], la quale stabilì che nell’ipotesi di membrum ruptum [vedi] la vendetta privata (taglione) poteva essere evitata da un pactum intervenuto tra offeso e offensore (o tra i relativi patres familiàrum).
Ai pacta fu conferito rilievo generale dal ius honoràrium [vedi] attraverso una clausola dell’edictum (pacta convènta servàbo).
Con questo editto il pretore intese dare rilevanza giuridica a tutti i patti modificativi di obligatiònes, e cioè ai pacta de non petèndo, sia totali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere parte della prestazione o di non chiedere mai l’intera prestazione) sia parziali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere la prestazione in certe circostanze o sino ad un certo momento).
Oltre al generico pacta conventa servabo, il pretore riconobbe rilevanza anche a specifici pacta, ciascuno individuato da una sua causa tipica.
A seguito dell’intervento del pretore, oltre ai pacta legitima (produttivi di obligatiònes iùre civili), si distinguevano:
— i nuda pacta, privi di valore giuridico;
— i c.d. pacta prætòria, determinativi di azioni o eccezioni pretorie e quindi di obligationes honorariæ.
In età postclassica, il concetto di (—) tese ad identificarsi col concetto convèntio, il quale a sua volta diventò sinonimo di contractus [vedi]. Pertanto, fu elaborata l’unica figura generale dei pacta (o conventiònes, o contractus). Tra le obligatiònes ex pacto, si distinse tra:
— constitùtum debiti, pactum iurisiuràndi e recèpta [vedi] (pacta prætoria);
— donàtio (pactum legitimum).