Orìgo
Orìgo
Indicava l’appartenenza di un cittadino romano ad una comunità municipale o coloniale: essa rilevava in sede di inquadramento del cittadino nelle 35 tribù, inquadramento che era indispensabile per l’esercizio dei diritti politici e l’adempimento degli obblighi militari e finanziari.
Adottato nel I sec. a.C., a seguito del riordinamento della tribù causato dall’estensione della cittadinanza agli Italici dopo la guerra sociale, il principio dell’(—) sostituiva quello antico della residenza e della proprietà: in funzione del nuovo principio il cittadino veniva iscritto nella tribù, secondo la sua patria d’origine.
L’(—), che pertanto costituiva il vincolo con la propria comunità, si acquisiva per:
— nascita: il cittadino doveva essere generato da nuptiæ iustæ e da padre già appartenente a quella comunità;
— adlèctio, ossia mediante ammissione decretata dagli organi competenti;
— manomissione, per cui l’emancipato riacquistava la primitiva (—);
— adòptio.
L’(—) si trasmetteva, inoltre, ereditariamente ai discendenti di chi l’aveva già acquistata; in tal modo, il liberto acquistava quella del patrono, trasmettendola anche ai propri figli.
La posizione del cittadino così determinata non era, come è stato sostenuto, immutabile : se il civis si trasferiva stabilmente in un’altra città, diversa da quella d’origine, finiva per acquistare, alla lunga, una nuova (—).
Indicava l’appartenenza di un cittadino romano ad una comunità municipale o coloniale: essa rilevava in sede di inquadramento del cittadino nelle 35 tribù, inquadramento che era indispensabile per l’esercizio dei diritti politici e l’adempimento degli obblighi militari e finanziari.
Adottato nel I sec. a.C., a seguito del riordinamento della tribù causato dall’estensione della cittadinanza agli Italici dopo la guerra sociale, il principio dell’(—) sostituiva quello antico della residenza e della proprietà: in funzione del nuovo principio il cittadino veniva iscritto nella tribù, secondo la sua patria d’origine.
L’(—), che pertanto costituiva il vincolo con la propria comunità, si acquisiva per:
— nascita: il cittadino doveva essere generato da nuptiæ iustæ e da padre già appartenente a quella comunità;
— adlèctio, ossia mediante ammissione decretata dagli organi competenti;
— manomissione, per cui l’emancipato riacquistava la primitiva (—);
— adòptio.
L’(—) si trasmetteva, inoltre, ereditariamente ai discendenti di chi l’aveva già acquistata; in tal modo, il liberto acquistava quella del patrono, trasmettendola anche ai propri figli.
La posizione del cittadino così determinata non era, come è stato sostenuto, immutabile : se il civis si trasferiva stabilmente in un’altra città, diversa da quella d’origine, finiva per acquistare, alla lunga, una nuova (—).