Òrbus

Òrbus [Lett. “privo di figli”]

Il termine indicava ogni soggetto coniugato, ma privo di prole: a carico di tale soggetto era prevista un’incapacità successoria (ex lege Iulia et Papia [vedi]), in quanto egli poteva acquistare soltanto la metà di quanto attribuitogli a titolo di eredità o di legato (in virtù del senatusconsùltum Pegasiànum [vedi], l’incapacità fu estesa anche ai fedecommessi).
La ratio di tale previsione andava ricercata nell’intento di incentivare i cittadini romani al matrimonio anche al fine di favorire la procreazione.