Òperis nòvi nunciàtio

Òperis nòvi nunciàtio [Denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171 c.c.]

Istituto di origini arcaiche, disciplinato dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]; consisteva in una solenne intimazione fatta in iure diretta a vietare la prosecuzione di un’opera iniziata da un terzo. L’intimazione aveva effetto inibitorio ed era accompagnata dal compimento di un gesto rituale e formale, iàctus lapìlli (lancio di una pietra).
L’autore della diffida (nùncians) era tenuto solo ad identificare l’òpus nòvum e ad asserire di essere titolare di un iùs prohibèndi (ad esempio, per mancato rispetto delle disposizioni sulle distanze).
Il costruttore nunciatus, se non intendeva interrompere l’opus novum, poteva chiedere al pretore un decreto di remìssio, che autorizzasse la prosecuzione dell’opera; se invece il nunciatus non teneva conto del divieto e proseguiva l’opera iniziata, il pretore, su richiesta del nuncians poteva emanare un interdìctum demolitòrium [vedi].
Qualora il pretore avesse emanato il decreto di remissio, il nuncians poteva comunque richiedere l’interdictum demolitorium, con la conseguenza che, se nel susseguente procedimento interdittale il nuncians non dimostrava il suo ius prohibendi, era tenuto a risarcire i danni cagionati al costruttore.
In diritto postclassico furono individuate tre cause (triplex causa) dell’(—):
iùris nostri conservàndi causa (per conservare un diritto);
damni depellèndi causa (per evitare un danno);
publici iùris tuèndi causa (per tutelare un diritto pubblico).