Operæ animàlium et servòrum

Operæ animàlium et servòrum [Opere di animali e di schiavi]

Le (—) potevano essere oggetto, in epoca giustinianea, di un diritto reale di godimento, comportante la facoltà di fruire dei vantaggi altrui derivanti dall’opera dei servi e degli animali. Le operae servorum, in particolare, erano un insieme di obblighi posti a carico del liberto [vedi libertìnitas] in favore del patrònus [vedi].
Queste ultime si concretavano nell’amministrazione dei beni, nella cura dei figli, nell’esecuzione di lavori manuali o prestazioni professionali che il patronus poteva richiedere. L’obbligazione del liberto, che aveva generalmente carattere naturale [vedi obligàtio naturalis], acquisiva rilevanza giuridica solamente laddove il patrono avesse ottenuto la promessa delle operæ con giuramento, prima della manomissione, o con stipùlatio [vedi], in un momento successivo. In tali casi, al fine di costringere il libertus all’adempimento, il patronus poteva esercitare il c.d. iudìcium operarum.