Operæ animàlium et servòrum
Operæ animàlium et servòrum [Opere di animali e di schiavi]
Le (—) potevano essere oggetto, in epoca giustinianea, di un diritto reale di godimento, comportante la facoltà di fruire dei vantaggi altrui derivanti dall’opera dei servi e degli animali. Le operae servorum, in particolare, erano un insieme di obblighi posti a carico del liberto [vedi libertìnitas] in favore del patrònus [vedi].
Queste ultime si concretavano nell’amministrazione dei beni, nella cura dei figli, nell’esecuzione di lavori manuali o prestazioni professionali che il patronus poteva richiedere. L’obbligazione del liberto, che aveva generalmente carattere naturale [vedi obligàtio naturalis], acquisiva rilevanza giuridica solamente laddove il patrono avesse ottenuto la promessa delle operæ con giuramento, prima della manomissione, o con stipùlatio [vedi], in un momento successivo. In tali casi, al fine di costringere il libertus all’adempimento, il patronus poteva esercitare il c.d. iudìcium operarum.
Le (—) potevano essere oggetto, in epoca giustinianea, di un diritto reale di godimento, comportante la facoltà di fruire dei vantaggi altrui derivanti dall’opera dei servi e degli animali. Le operae servorum, in particolare, erano un insieme di obblighi posti a carico del liberto [vedi libertìnitas] in favore del patrònus [vedi].
Queste ultime si concretavano nell’amministrazione dei beni, nella cura dei figli, nell’esecuzione di lavori manuali o prestazioni professionali che il patronus poteva richiedere. L’obbligazione del liberto, che aveva generalmente carattere naturale [vedi obligàtio naturalis], acquisiva rilevanza giuridica solamente laddove il patrono avesse ottenuto la promessa delle operæ con giuramento, prima della manomissione, o con stipùlatio [vedi], in un momento successivo. In tali casi, al fine di costringere il libertus all’adempimento, il patronus poteva esercitare il c.d. iudìcium operarum.