Offìcium pietatis

Offìcium pietatis [lett. “obbligo di pietà”; artt. 536 ss.cc.]

Consisteva nel dovere del testatore (dapprima solo morale, poi giuridicamente vincolante) di contemplare, nel testamento [vedi testamentum], i suoi parenti; la stessa esigenza di solidarietà familiare è alla base dell’odierno istituto della legittima (o riserva, artt. 536 ss. c.c.).
A tutela dei parenti, che non avevano ricevuto alcuna attribuzione testamentaria (o che avevano ricevuto attribuzioni esigue) dal I sec. d.C. fu creata la querèla inofficiòsi testamenti [vedi].