Obligationes re contràctæ

Obligationes re contràctæ [Obbligazioni reali]

Le (—) appartenevano alla categoria delle obligationes ex contractu [vedi]: in esse, ai fini della creazione del vincolo obbligatorio, oltre all’accordo (consensus) tra le parti, occorreva anche la consegna effettiva e materiale (tradìtio) della cosa oggetto dell’obbligazione.
Vi rientravano:
mùtuum [vedi];
fidùcia [vedi];
depòsitum [vedi];
commodàtum [vedi];
pìgnus [vedi].
L’obligatus non aveva, però, il dominium della res, ma ne aveva solo la possessio ad interdicta (nel caso del pegno) o la detenzione nelle altre ipotesi.