Obligationes non contractæ
Obligationes non contractæ [Obbligazioni non fondate su accordo]
Obbligazioni nascenti da conventiònes sine nòmine [vedi], ossia da accordi non rientranti tra le figure riconosciute dal ius civile [vedi]. Tali convenzioni erano bilaterali, cioè dirette allo scambio di prestazioni: la parte che aveva eseguito la prestazione poteva agire in giudizio al fine di conseguire la prestazione della controparte. Le infinite ipotesi di contratti innominati furono inquadrate dai compilatori giustinianei in quattro categorie:
— do ut des, se entrambe le prestazioni avevano come contenuto la “dàtio” di una o più cose;
— do ut fàcias, se una prestazione consisteva nella dazione di una cosa e l’altra in un comportamento positivo;
— fàcio ut des, se una parte effettuava una prestazione di fàcere per avere una cosa;
— fàcio ut fàcias, se entrambe le prestazioni avevano ad oggetto un facere.
Per la giurisprudenza classica, la parte che aveva eseguito la sua prestazione, in caso di inadempimento della controparte, aveva diritto alla restituzione di quanto dato o fatto. Se la prestazione del creditore era consistita in un dare, le si riconosceva una condìctio [vedi], per la restituzione (condictio ob causam datòrum). Se invece oggetto della prestazione era stato un facere, non essendo possibile la restituzione, si accordava l’actio de dolo [vedi].
Obbligazioni nascenti da conventiònes sine nòmine [vedi], ossia da accordi non rientranti tra le figure riconosciute dal ius civile [vedi]. Tali convenzioni erano bilaterali, cioè dirette allo scambio di prestazioni: la parte che aveva eseguito la prestazione poteva agire in giudizio al fine di conseguire la prestazione della controparte. Le infinite ipotesi di contratti innominati furono inquadrate dai compilatori giustinianei in quattro categorie:
— do ut des, se entrambe le prestazioni avevano come contenuto la “dàtio” di una o più cose;
— do ut fàcias, se una prestazione consisteva nella dazione di una cosa e l’altra in un comportamento positivo;
— fàcio ut des, se una parte effettuava una prestazione di fàcere per avere una cosa;
— fàcio ut fàcias, se entrambe le prestazioni avevano ad oggetto un facere.
Per la giurisprudenza classica, la parte che aveva eseguito la sua prestazione, in caso di inadempimento della controparte, aveva diritto alla restituzione di quanto dato o fatto. Se la prestazione del creditore era consistita in un dare, le si riconosceva una condìctio [vedi], per la restituzione (condictio ob causam datòrum). Se invece oggetto della prestazione era stato un facere, non essendo possibile la restituzione, si accordava l’actio de dolo [vedi].