Obligationes ex delìcto

Obligationes ex delìcto

Categoria comprendente le obbligazioni [vedi obligàtio] originate dalla commissione di uno dei quattro illeciti civilistici:
furtum [vedi];
iniùria [vedi];
damnum iniuria dàtum [vedi];
bona vi rapta [vedi].
Le (—) avevano caratteri particolari che le distinguevano da tutte le altre obbligazioni; in particolare:
— l’intrasmissibilità, od individualità: gli eredi del soggetto responsabile e quelli dell’offeso non subentravano nel rapporto obbligatorio originato dalla commissione dell’illecito. La morte del responsabile o della parte lesa estingueva le actiònes ex delicto, intrasmissibili iùre hereditàrio.
Tale principio subì nel corso dell’evoluzione del sistema giuridico romano diverse modifiche; in particolare:
— si finì col ritenere che l’intrasmissibilità attiva riguardasse soltanto i delicta di natura personale e non patrimoniale (erano, pertanto, intrasmissibili solo l’àctio iniuriàrum e l’actio sepùlchri violati);
— per quanto riguarda l’intrasmissibilità passiva, si ritenne proseguibile, nei confronti degli eredi del responsabile, l’azione penale intentata quando quest’ultimo era ancora in vita; nei casi in cui, oltre all’>actio pœnalis (quella, cioè, nascente dalla commissione di un delictum) non fosse prevista l’>actio reipersecutòria contro il responsabile civile, si ammise che l’actio pœnalis fosse esercitabile contro l’erede dell’autore dell’illecito penale, ma nei limiti dell’arricchimento che egli stesso ne avesse ricevuto (in id quod ad eos pervènit);
— la nossalità [vedi nòxa; noxa càput sèquitur];
— la cumulatività: se il delictum era commesso da più soggetti, ciascuno era tenuto a subire l’intera pena.
Se invece il delictum era commesso in pregiudizio di più persone, il colpevole doveva pagare la pœna per intero ad ogni singolo attore.
Se vi erano più offensori e più offesi, ogni soccombente doveva pagare la pœna ad ogni singolo attore.
In dottrina si è sostenuto che la cumulatività esprimeva anche la possibilità di sommare l’azione penale con altre azioni (es. per il recupero della cosa o il risarcimento del danno);
— la perpetuità delle azioni: le azioni penali riconosciute dal iùs civile [vedi] e quelle pretorie [vedi actio honoraria] (concesse per il completamento o il perfezionamento della repressione dei delicta previsti dal ius civile) erano perpetue, cioè non soggette a termini di decadenza. Le actiònes pœnales concesse dal pretore per reprimere illeciti non civilistici dovevano, invece, essere esercitate entro un anno dal compimento dell’illecito: post annum l’azione era concessa nei limiti dell’id quod ad eum pervenit.
Per le actiones pœnales perpetue esercitate post annum era prevista in taluni casi una diminuzione della pœna: la condanna non poteva essere chiesta in un multiplo della stima del danno arrecato, bensì solo in simplum (ad es. nel caso di rapina).
Il termine adoperato per designare le quattro figure sopra dette fu anche quello di delicta. I delicta si distinguevano dai crimina [vedi] che erano le offese arrecate alla comunità nel suo insieme.