Obligationes ex contractu
Obligationes ex contractu
Categoria [vedi obligàtio], ricomprendente tutte le obbligazioni che si fondavano su di un accordo.
Tra di esse, si distinguevano le obligationes:
— re (contractæ) [vedi];
— verbis (contractæ) [vedi];
— lìtteris (contractæ) [vedi];
— consènsu (contractæ) [vedi].
Alla base delle (—) si poneva il consenso [vedi consensus in idem plàcitum] delle parti, elemento necessario ai fini della creazione del vincolo obbligatorio.
Solo nelle obbligazioni consensuali, il consensus era anche elemento sufficiente per la nascita del vincolo; nelle altre tre categorie sopra elencate, il consenso doveva essere supportato da ulteriori elementi (la consegna della cosa, la pronuncia di parole solenni, l’impiego di particolari forme).
La terminologia (—) è, nel senso qui accolto, di derivazione gaiana [vedi Gaio]; in una accezione diversa (che non trova riscontro nelle fonti, ma è adottata a puri fini classificatori), essa è adoperata da parte della dottrina per indicare quella particolare categoria di obbligazioni prevalentemente definite consensu contractæ [vedi obligationes consensu contractæ].
Categoria [vedi obligàtio], ricomprendente tutte le obbligazioni che si fondavano su di un accordo.
Tra di esse, si distinguevano le obligationes:
— re (contractæ) [vedi];
— verbis (contractæ) [vedi];
— lìtteris (contractæ) [vedi];
— consènsu (contractæ) [vedi].
Alla base delle (—) si poneva il consenso [vedi consensus in idem plàcitum] delle parti, elemento necessario ai fini della creazione del vincolo obbligatorio.
Solo nelle obbligazioni consensuali, il consensus era anche elemento sufficiente per la nascita del vincolo; nelle altre tre categorie sopra elencate, il consenso doveva essere supportato da ulteriori elementi (la consegna della cosa, la pronuncia di parole solenni, l’impiego di particolari forme).
La terminologia (—) è, nel senso qui accolto, di derivazione gaiana [vedi Gaio]; in una accezione diversa (che non trova riscontro nelle fonti, ma è adottata a puri fini classificatori), essa è adoperata da parte della dottrina per indicare quella particolare categoria di obbligazioni prevalentemente definite consensu contractæ [vedi obligationes consensu contractæ].